REGOLAMENTO PER L'USO DELLE STRUTTURE COMUNALI

REGOLAMENTO PER L’USO DELLE STRUTTURE COMUNALI:


CENTRO POLIFUNZIONALE SOCIOCULTURALE VIA TRIGNINA

Funzionamento e gestione della struttura

Art. 1

Le strutture comunali sono beni comuni e, come tali, vanno salvaguardati e valorizzati nei modi e nelle forme adeguate a strutture di interesse pubblico. Le stesse, pertanto, vengono direttamente gestite dall’Amministrazione o da gestore autorizzato, secondo il presente Regolamento.

Art. 2

1. La struttura è destinata ad ospitare un numero di persone inferiore a 99 unità per spettacoli teatrali, concerti, mostre, convegni,seminari,corsi di formazione, attività motorie ludico/ricreative e altre manifestazioni di interesse culturale e sociale, con particolare attenzione a quelle locali consolidate per la crescita culturale e sociale della Città;

2. L'uso della struttura viene concessa a tutti i cittadini che ne fanno richiesta per attività senza scopo di lucro, in particolare Enti, partiti politici, associazioni riconosciute, scuole di ogni ordine e grado ecc. ;

3. L'uso a privati cittadini, che ne fanno richiesta, viene concesso, compatibilmente con il programma dell'Amministrazione, a pagamento quale rimborso spese al solo fine di contribuire al mantenimento della struttura.

Concessione a terzi

Art. 3


Gli Enti, Associazioni o privati potranno usufruire della struttura, avanzando istanza al Sindaco, almeno 10 giorni prima della programmata utilizzazione, indicando l’oggetto della manifestazione, la data e le modalità di svolgimento .
Il Sindaco potrà disporre la concessione dell’autorizzazione concordando eventuali variazioni alle modalità esecutive.

Art. 4

La concessione dell’autorizzazione, comporta, in qualunque caso, per il richiedente privato cittadino il pagamento di € 5,00 ad ora, a solo titolo di rimborso spese, della struttura.

 

Norme per l’utilizzo dei locali

Art. 5

Il concessionario è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni in ordine all’utilizzo dei locali oggetto di concessione:

a) la struttura potrà essere utilizzata per l’organizzazione delle attività di cui al precedente art. 2;
b) è tassativamente escluso l’uso della struttura come sede o domicilio permanente di attività o associazioni o come sede in cui si svolgono attività a fini di lucro;
c) il concessionario dovrà concordare con il servizio competente le modalità di custodia e riconsegna dei locali;
d) il concessionario si obbliga a far uso della struttura, degli arredi e delle attrezzature con la massima cura e diligenza, impegnandosi:
- a riconsegnare la struttura nelle stesse condizioni in cui è stata concessa;
- a non affiggere cartelli, striscioni o fondali con scritte, ecc. su muri o rivestimenti della struttura;
- a non apportare alcuna modifica alla disposizione e sistemazione degli arredi e delle attrezzature delle strutture e dei servizi;
- a risarcire ogni eventuale danno che si dovesse verificare a cose o persone; conseguentemente, in vigenza della concessione, l’Amministrazione comunale e/o eventuale incaricato alla custodia si intende sollevata da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o cose, durante il periodo di occupazione della struttura.
Sono, inoltre, a carico degli organizzatori:
1- i servizi di assistenza tecnica e di sala, il noleggio di eventuali attrezzature non presenti nelle strutture e tutti gli oneri connessi alla realizzazione dell’iniziativa;
2- le eventuali comunicazioni e/o autorizzazioni agli organi competenti (SIAE, Comando Carabinieri, Commissariato di Polizia, Vigili del Fuoco, ecc.) per la manifestazione autorizzata.

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere alla revoca dell’autorizzazione, per comprovate esigenze, a suo insindacabile giudizio.

Divieto di sub-concessione

Art. 6

Le concessioni sono strettamente personali e rilasciate esclusivamente al titolare della richiesta, che sarà ritenuto responsabile del corretto utilizzo dei locali.
E’ vietata qualsiasi forma di sub-concessione.

Disdetta della concessione

Art. 7

La concessione può essere revocata fino a 24 ore prima dell’inizio della data di utilizzo da parte del concessionario per improvvise, impreviste ed inderogabili necessità del concedente. In tal caso l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo di rimborsare qualsiasi spesa sostenuta dal concessionario o di corrispondere qualsiasi risarcimento di eventuali danni. In caso di revoca, l’ufficio competente provvederà alla restituzione del canone eventualmente già versato.
Il mancato utilizzo dei locali dopo il rilascio della concessione per cause non imputabili all’Amministrazione Comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla restituzione del canone già corrisposto.
Si incorre nella decadenza della concessione, qualora non si adempia alle condizioni imposte nell’atto di concessione sulla base del presente regolamento.

Controversie

Art. 8

Qualora si riscontri che le attività svolte dal richiedente non corrispondono a quelle per cui è stata concessa l’autorizzazione, l’Amministrazione comunale procede all’immediata revoca dell’autorizzazione, con incameramento della tariffa versata e della cauzione.

Art. 9

Qualora si verifichino danneggiamenti di qualsiasi genere all’immobile o alla strumentazione esistente Il concessionario è tenuto a risarcire il danno il cui valore verrà stimato e quantizzato dall’ufficio tecnico comunale.
In caso di mancato risarcimento l’Amministrazione perseguirà il concessionario a termine di legge.
Il personale comunale o l'incaricato alla custodia delle strutture segnalerà eventuali danneggiamenti arrecati dall’utente previa preventiva e successiva ricognizione dello stato dell’immobile o della strumentazione, da effettuarsi con l’utente.