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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
COMUNE DI MAFALDA
PROVINCIA DI CAMPOBASSO
UFFICIO TRIBUTI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILIINDICE
Capo I - Norme Generali1 - Oggetto e scopo del regolamento.
2 - Soggetto passivo.
3 - Terreni considerati non fabbricabili.
4 - Esenzioni.
5 - Pertinenze delle abitazioni principali.
6 - Aree divenute inedificabili.
7 - Valore aree fabbricabili.
8 – Riduzione per fabbricati inagibili e fatiscenti.
9 - Fabbricati parzialmente costruiti.
10 - Validità dei versamenti dell’imposta.
11. - Modalità dei versamenti - Differimenti
Capo II – Compenso incentivante al personale addetto12 - Compenso incentivante al personale addetto.
Capo III - Norme finali13 - Norme abrogate.
14 - Pubblicità del regolamento e degli atti.
15 - Entrata in vigore del regolamento.
16 - Casi non previsti dal presente regolamento.
17 - Rinvio dinamico.CAPO I - NORME GENERALI
Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell’art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
Art. 2 - Soggetto passivo.1. Ad integrazione dell’art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l’imposta è dovuta dall’assegnatario dalla data di assegnazione.
Art. 3 - Terreni considerati non fabbricabili.1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari, che siano iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dall’art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggetti al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
2. L’agevolazione suddetta decade con il cessare delle condizioni sopra richiamate.
Art. 4 - Esenzioni.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)1. In aggiunta alle esenzioni dall’imposta comunale sugli immobili previste dall’art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. I soggetti sopra elencati, per usufruire della esenzione suddetta, entro il mese di giugno dell’anno di competenza, devono produrre al Comune l’elenco degli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, con l’indicazione, oltre che della destinazione, dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari e quant’altro ritenuto necessario per l’individuazione di detti beni immobili.
3. L’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall’ente non commerciale utilizzatore.
Art. 5 - Pertinenze delle abitazioni principali.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)1. Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale.
3. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l’agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
6) Sono equiparate all’abitazione principale come intesa dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste:
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) due o più unità immobiliare contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.
c) le unità immobiliare concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il 1° grado. Tale condizione va autocertificata dal soggetto passivo e la stessa va allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4°, del D.Lgs. 504/92.
7) Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva.
Art. 6 - Aree divenute inedificabili.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)1. Per le aree divenute inedificabili al contribuente spetta il rimborso limitatamente all’imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall’ultimo acquisto per atto fra vivi dell’area, e, comunque , per un periodo non eccedente cinque anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.
Art. 7 - Valore aree fabbricabili.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 44 6, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)1. Al fine di ridurre al minimo l’insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come dal seguente prospetto:
2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l’importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione ed entreranno in vigore a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo.In assenza di modifiche si intendono confermati per l’anno successivo.
ZONA
(come delimitata dagli strumenti urbanistici in vigore) VALORE VENALE
Per mq.B (completamento urbano)…...............................................................
£. 30.000C 1 (espansione residenziale)................................................................
£. 30.000C 2 (espansione estensiva)................................................................
£. 20.000D (artigianato e piccola industria)........................................................
£. 6.000F (turistico residenziale) …...................................................................
£. 5.000P.E.E.P. ................................................................................................
£. 9.500
Art. 8 – Riduzione per fabbricati inagibili e fatiscenti.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)1. L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni
2. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione
3. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l’inagibilità o l’inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. Sono considerate inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica e alla salute delle persone.
5. La riduzione di cui ai commi precedenti si applica anche agli immobili, quando, per l’esecuzione dei lavori per superare le caratteristiche di fatiscenza, si renda necessaria l’evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.
6. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, anche la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.
Art. 9 - Fabbricati parzialmente costruiti.1: I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all’imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di inizio dell’utilizzazione. Conseguentemente, la superficie dell’area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
Art. 10 - Validità dei versamenti dell’imposta.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)1. I versamenti dell’imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri purchè l’ICI relativa all’immobile in questione sia stata totalmente assolta per l’anno di riferimento.
Art. 11 - Modalità dei versamenti - Differimenti.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere n) e o)1. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.
2 Per i pagamenti e i versamenti si osserveranno le disposizioni previste dall’art. 48 del D.Lgs. 213 del 24/061/998, recante disposizioni per l’introduzione dell’EURO.
3. I soggetti obbligati devono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di appositi avvisi di liquidazione o di accertamenti, tramite il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.
CAPO II - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO
Art. 12 - Compenso incentivante al personale addetto.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p)1. In relazione al disposto dell’art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, un fondo speciale, finalizzato all’erogazione di un compenso incentivante al personale addetto all’Ufficio Tributi.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l’accantonamento del 15% del gettito derivante dalle riscossioni per accertamenti dell’I.C.I. ed è erogato agli aventi diritto come segue:
a) per un terzo, sull’ammontare degli accertamenti eseguiti e regolarmente notificati, e non impugnati dagli interessati entro il termine stabilito per il ricorso alle commissioni tributarie.
b) per la cifra restante, successivamente al pagamento delle somme accertate.3. Per le somme accertate e non versate il compenso incentivante è corrisposto dopo la formazione del ruolo coattivo, limitatamente alle somme non contestate dai debitori con ricorso giurisdizionale.
4. Sulle somme dichiarate non dovute dal giudice tributario il compenso incentivante non compete.
CAPO III - NORME FINALI
Art. 13 - Norme abrogate.1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
Art. 14 - Pubblicità del regolamento e degli atti.1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento.1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell’anno millenovecentonovantanove, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2°, del D.L. 26/01/1999, n.8: Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 16 - Casi non previsti dal presente regolamento.1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
a) le leggi nazionali e regionali;
b) lo Statuto comunale;
c) i regolamenti comunali.
Art. 17 - Rinvio dinamico.1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2 In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 26 Marzo 1999.
Mafalda, lì 26 marzo 1999IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Antonio MATASSA F.to dr. Giovannino PALMA
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Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 31 MARZO 1999, contestualmente alla delibera consiliare di approvazione, della quale forma parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 77, comma 4°, del vigente Statuto.
Mafalda, lì 31 marzo 1999IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Giovannino PALMA============================================================================
Esaminato, senza rilievi, dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione per gli Atti dei Comuni della Provincia di Campobasso, nella seduta del 16/04/99 al N. 717/1036.
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Entrato in vigore il 1° GENNAIO 1999============================================================================
Inviato al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - in relazione all’articolo 52, comma II°, del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, con lettera Prot. N. 2081 del 03/05/1999.Mafalda, lì 03/05/1999
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Giovannino PALMA
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