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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALE
COMUNE DI MAFALDA
PROVINCIA DI CAMPOBASSOUFFICIO TRIBUTI
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI
INDICE
Capo I - Accertamento con adesione
1 - Accertamento con adesione.
2 - Ambito di applicazione dell’istituto di accertamento con adesione.
3 - Avvio del procedimento per l’accertamento con adesione.
4 - Procedimento di iniziativa dell’Ufficio
5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
6 - Invito a comparire per definire l’accertamento
7 - Atto di accertamento con adesione.
8 - Perfezionamento della definizione.
9 - Effetti della definizione.
10 - Riduzione della sanzione.Capo II – Conciliazione giudiziale
11 - Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale.
12 - Realizzazione della conciliazione giudiziale.
13 - Conclusione del procedimento.
14 - Perfezionamento della definizione della conciliazione giudiziale.
15 - Riduzione della sanzione.
Capo III - Autotutela16 - Disposizioni in materia di autotutela.
17 - Ambito di applicazione dell’istituto dell’autotutela.Capo IV - Norme finali
18 - Norme abrogate.
19 - Pubblicità del regolamento e degli atti.
20 - Entrata in vigore del regolamento.
21 - Casi non previsti dal presente regolamento.
22 - Rinvio dinamico.
CAPO I - ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Art. 1 - Accertamento con adesione.
(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs. 15dicembre 1997, n. 446
Art. 50 della legge 27dicembre 1997, n. 449)1. Il Comune di Mafalda, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.
2. Competente alla definizione dell’accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile dell’Ufficio Tributi.
Art. 2 - Ambito di applicazione dell’istituto di accertamento con adesione.1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. Si significa che l'invito all'accertamento con adesione, sia esso inerente al procedimento iniziato d'ufficio o avviato su istanza del contribuente, viene esteso a tutti i soggetti che hanno interesse diretto od indiretto alla definizione del tributo, quali ad esempio i coobligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'Ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.
Art. 3 - Avvio del procedimento per l’accertamento con adesione.1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
a) a cura dell’ufficio, prima della notifica dell’avviso di accertamento;
b) su istanza del contribuente, subordinatamente all’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento.
Art. 4 – Procedimento di iniziativa dell’Ufficio.
1. L’Ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, nel quale sono indicati:a) gli elementi identificativi dell’atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l’accertamento suscettibile di adesione;
b) il giorno, l’ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l’accertamento con adesione con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l’invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l’eventuale definizione dell’accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell’atto di accertamento.
Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.
1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall’invito di cui all’art. 4, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune può formulare, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso di accertamento, comporta la rinuncia all'accertamento con adesione.
3. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
Art. 6 - Invito a comparire per definire l’accertamento.
1. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di accertamento con adesione, l'ufficio Tributi Comunale, formula al contribuente l'invito a comparire anche a mezzo telefono.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l’invito, comporta rinuncia alla definizione dell’accertamento con adesione.3. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell’invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
4. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell’eventuale mancata comparizione dell’interessato e dell’esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.
Art. 7 - Atto di accertamento con adesione.
1. L’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell’atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La definizione dell’accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l’ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.Art. 8 – Perfezionamento della definizione.
1 La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. 2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento (accompagnata, nei casi di rateazione, dalla documentazione relativa alla garanzia). L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs.507/93 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica formula possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultati dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento, qualora si trovi in condizioni economiche disagiate, può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo:
a) di 18 rate mensili di pari importo, se le somme non superano i 3 milioni; le rate non possono essere inferiori a £. 100.000.
b) di 24 rate mensili di pari importo se le somme superano i 3 milioni e non superano i 20 milioni
c) di 30 rate se le somme dovute superano i venti milioni.
5. Competente all'esame dell'istanza di rateizzazione è l'ufficio preposto all'accertamento che, verificata la sussistenza delle disagiate condizioni economiche, accoglie l'istanza e sulle somme dovute per tributo rateizzato applicherà un interesse ragguagliato al vigente tasso legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione. L’importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.
6. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di L. 3.000.000, dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.
7. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza dalla rata adempiuta. Se è stata prestata garanzia, il Comune recupera le somme dovute attraverso la cauzione o le garanzie prestate.
Art. 9 – Effetti della definizione.1 Il perfezionamento dell’atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
2. L’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio.
3. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
4. L'avviso di accertamento dell'ufficio, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione agevolata.
Art. 10 - Riduzione della sanzione.1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge .
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. Sono escluse dalla riduzione le sanzioni applicate per errori formali riscontrati in sede di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione nonché le sanzioni per omessa, incompleta o non veritiera risposta alle richieste dell’Ufficio.
CAPO II – CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
Art. 11 – Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale.1.Nel caso in cui vi sia un contenzioso aperto con il Comune a seguito di un ricorso presentato a una Commissione tributaria provinciale, ciascuna delle parti può proporre all’altra parte la conciliazione.
2. Con la conciliazione le parti fissano l’importo del tributo e delle altre somme dovute estinguendo il contenzioso.
3. La conciliazione può anche riguardare non già la controversia nel suo insieme ma solo alcuni suoi aspetti. In questo caso la controversia prosegue nei modi ordinari, limitatamente alle questioni non conciliate.
4. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla Commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d’ufficio anche dalla Commissione.
5. La conciliazione è applicabile a tutte le controversie per le quali sono competenti le Commissioni tributarie ed anche per le vertenze derivanti da richieste di rimborso.
Art. 12 – Realizzazione della conciliazione giudiziale.1. La conciliazione giudiziale può essere realizzata in udienza o fuori udienza:
2. La conciliazione fuori udienza viene avviata una volta che sia intervenuto l’accordo tra il Comune e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia. In questa ipotesi il Comune, prima della fissazione della data di trattazione, provvede a depositare presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione con l’indicazione dei contenuti dell’accordo. Se l’accordo viene confermato il Presidente della Commissione dichiara, con decreto, l’estinzione del giudizio.
3. La conciliazione in udienza può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice:
a) Il contribuente, con una domanda di discussione in pubblica udienza deposita presso la segreteria della Commissione e notificata al Comune entro i dieci giorni precedenti la trattazione, può chiedere di conciliare in tutto o in parte la controversia;
b) Il Comune dopo la data di fissazione dell’udienza di trattazione e prima che questa si sia svolta, può depositare una proposta scritta già concordata con il ricorrente;
c) Il giudice tributario può invitare le parti a conciliarsi con intervento autonomo.
Se l’accordo viene raggiunto e/o confermato viene redatto un verbale, in udienza, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.
4. Nell’ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il Presidente della Commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del Presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.
Art. 13 – Conclusione del procedimento.1 In caso di esito favorevole, la conciliazione si conclude con la redazione di un atto scritto in doppia copia contenente:
a) l’indicazione della Commissione tributaria provinciale alla quale era stato presentato il ricorso;
b) l’indicazione del Comune e del ricorrente;
c) la manifestazione della volontà di conciliare, con l’indicazione degli elementi addotti nella proposta conciliativa e una succinta motivazione;
d) la liquidazione delle somme dovute in base alla conciliazione giudiziale;
e) la data, la sottoscrizione del Responsabile dell’Ufficio Tributi o suo delegato e la sottoscrizione del ricorrente.
Art. 14 – Perfezionamento della definizione della conciliazione giudiziale.1 La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione del verbale o del decreto del Presidente della Commissione dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata. 2. Per le rate successive è però necessario che il contribuente presti garanzia secondo una delle forme previste dalla legge (titoli di stato o garantiti dallo stato, fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria), compensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento (accompagnata, nei casi di rateazione, dalla documentazione relativa alla garanzia). L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs.507/93 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica formula possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultati dalla redazione del verbale o del decreto del Presidente della Commissione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento, qualora si trovi in condizioni economiche disagiate, può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo:
d) di 18 rate mensili di pari importo, se le somme non superano i 3 milioni; le rate non possono essere inferiori a £. 100.000.
e) di 24 rate mensili di pari importo se le somme superano i 3 milioni e non superano i 20 milioni
f) di 30 rate se le somme dovute superano i venti milioni.
5. Competente all'esame dell'istanza di rateizzazione è l'ufficio preposto all'accertamento che, verificata la sussistenza delle disagiate condizioni economiche, accoglie l'istanza e sulle somme dovute per tributo rateizzato applicherà un interesse ragguagliato al vigente tasso legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione. L’importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.
6. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di L. 3.000.000, dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.
7. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza dalla rata adempiuta. Se è stata prestata garanzia, il Comune recupera le somme dovute attraverso la cauzione o le garanzie prestate.
Art. 15 - Riduzione della sanzione.1. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogate.
CAPO III – AUTOTUTELA
Art. 16 – Disposizioni in materia di autotutela.1. Il Comune ha il dovere di applicare la legge correttamente e in modo imparziale.
2. Quando l’Amministrazione verifica di aver commesso un errore danneggiando ingiustamente il cittadino può annullare il proprio operato e correggere l’errore senza necessità di una decisione del giudice.
3. L’Amministrazione può provvedere alla correzione d’Ufficio oppure dietro iniziativa del contribuente.
4. Competente per l’annullamento dell’atto illegittimo è il Responsabile dell’Ufficio che ha emanato l’atto.
5. L’annullamento può essere effettuato anche in pendenza di giudizio, e anche se sono scaduti i termini per il ricorso del contribuente o se il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, ecc.) con sentenza passata in giudicato.
6. Nel caso la Commissione tributaria, con decisione non più revocabile, ha dato ragione al Comune, l’annullamento è possibile soltanto per motivi di illegittimità del tutto diversi da quelli esaminati e respinti dai giudici.
7. L’annullamento dell’atto illegittimo comporta automaticamente l’annullamento degli atti ad esso consequenziali e l’obbligo della restituzione delle somme riscosse.Art. 17 - Ambito di applicazione dell’istituto dell’autotutela.
1. Il potere di annullamento o correzione sorge in tutti i casi di illegittimità dell’atto o dell’imposizione, come ad esempio nelle ipotesi di:
a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto dell’imposta;
d) doppia imposizione
e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.
CAPO III - NORME FINALI
Art. 18 - Norme abrogate.1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
Art. 19 - Pubblicità del regolamento e degli atti.1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento.1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell’anno millenovecentonovantanove, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2°, del D.L. 26/01/1999, n.8: Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 21 - Casi non previsti dal presente regolamento.1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
a) le leggi nazionali e regionali;
b) lo Statuto comunale;
c) i regolamenti comunali.
Art. 22 - Rinvio dinamico.1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 26 Marzo 1999.
Mafalda, lì 26 marzo 1999IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Antonio MATASSA F.to dr. Giovannino PALMA===========================================================================
Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 31 MARZO 1999, contestualmente alla delibera consiliare di approvazione, della quale forma parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 77, comma 4°, del vigente Statuto.
Mafalda, lì 31 marzo 1999IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Giovannino PALMA
===========================================================================Esaminato, senza rilievi, dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione per gli Atti dei Comuni della Provincia di Campobasso, nella seduta del 16/04/1999 al N. 718/1037.
===========================================================================
Entrato in vigore il 1° GENNAIO 1999===========================================================================
Inviato al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - in relazione all’articolo 52, comma II°, del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, con lettera Prot. N. 2083 del 03/05/1999.Mafalda, lì 03/05/1999
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Giovannino PALMA
Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 26 Marzo 1999.
Mafalda, lì 26 marzo 1999IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
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Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 31 MARZO 1999, contestualmente alla delibera consiliare di approvazione, della quale forma parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 77, comma 4°, del vigente Statuto.
Mafalda, lì 31 marzo 1999
IL SEGRETARIO COMUNALE
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===========================================================================Esaminato, senza rilievi, dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione per gli Atti dei Comuni della Provincia di Campobasso, nella seduta del 16/04/1999 al N. 718/1037.
===========================================================================
Entrato in vigore il 1° GENNAIO 1999===========================================================================
Inviato al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - in relazione all’articolo 52, comma II°, del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, con lettera Prot. N. 2022 del 28/04/2001.
Mafalda, lì 28 aprile 2001
IL SEGRETARIO COMUNALE
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